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27 Ottobre 2018,
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Aprire la portiera dell’automobile senza prestare attenzione è quantomai rischioso.

Anche perché il codice della strada e le sentenze della Corte di Cassazione parlano chiaro: se a causa di tale manovra un altro veicolo va ad impattare contro lo sportello, la responsabilità di tutti i danni derivanti dal sinistro potrebbe essere addebitata al conducente della vettura con lo sportello aperto.

Anche se il mezzo sopraggiunge a velocità sostenuta e in barba a qualsiasi norma del codice della strada? Questo anche se il mezzo che ha urtato la portiera procedeva a velocità elevata o rasente alla linea di parcheggio. A far chiarezza, adesso, è Studio Cataldi che evidenzia come che il Codice della Strada pone una presunzione di responsabilità in capo a chi apre lo sportello. Infatti, l’art. 157 C.d.S., stabilisce – senza bisogno di interpretazione – il “divieto a chiunque di aprire le porte di un veicolo, di discendere dallo stesso, nonché di lasciare aperte le porte, senza essersi assicurato che ciò non costituisca pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada”.

Lo stesso Codice della Strada precisa che chiunque viola le disposizioni di cui all’art. 157 sarà soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 a euro 169. La responsabilità per tutti i danni, stante il dettato del C.d.S. letto in combinato con l’art. 2054 c.c., deve ritenersi a carico conducente e/o proprietario del veicolo la cui portiera sia stata aperta all’improvviso o lasciata spalancata. Può bastare? Assolutamente no. Nel dettaglio, il proprietario del veicolo dovrà poi vedersela con la propria assicurazione: la polizza RC auto non regolamenta soltanto i danni provocati dalla circolazione dei veicoli, ma anche quelli che si verificano a seguito di operazioni propedeutiche come, appunto,  l’apertura dello sportello.

Questa conclusione viene avvalorata dal dictum delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione: nella sentenza n. 8620/2015 gli Ermellini hanno precisato che nel concetto di circolazione stradale ex art. 2054 c.c., correlato all’operatività della garanzia RCA, debba ricomprendersi “anche la posizione di arresto del veicolo, sia in relazione all’ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione, sia in relazione alle operazioni eseguite in funzione della partenza o connesse alla fermata, sia ancora con riguardo a tutte le operazioni cui il veicolo è destinato a compiere e per il quale esso può circolare nelle strade”. Maggiormente controversa risulta l’applicabilità dell’art. 2054 c.c. in caso di danni conseguenti all’improvvisa apertura della portiera dell’autovettura a opera di un soggetto adulto trasportato: sul punto, la Corte di Cassazione (sent. n. 8216/2002) ha chiarito che tra proprietario, conducente del veicolo, assicurazione e trasportato corresponsabile del danno nei confronti di altro soggetto, si realizza nei confronti del danneggiato l’ipotesi di solidarietà nel debito risarcitorio.

Attenzione, perché anche il passeggero rischia di passare seri guai. L’incauto trasportato risponde delle eventuali conseguenze penali determinate dall’aver improvvisamente e inavvertitamente spalancato lo sportello senza le necessarie precauzioni. A seguito dell’entrata in vigore della Legge n. 41/2016 si evidenzia come chiunque cagioni per colpa lesioni gravi o gravissime oppure la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale  risponderà delle ipotesi base dei reati di omicidio colposo stradale o lesioni personali colpose stradali (artt. 589-bis e 590-bis c.p.).

 

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