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7 Agosto 2019,
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L’ordinanza della Cassazione n. 20300/2019 chiarisce che, se in cui il contenuto del CID è compatibile con la CTU e non vengono prodotti in giudizio elementi probatori contrari alla ricostruzione operata dalle parti all’interno del modulo di constatazione amichevole, esso prova i fatti oggetto di causa, visto che il giudice non può non tenere conto delle dichiarazioni confessorie contenute in detto documento.

Il primo grado di giudizio

G.R. e una carrozzeria con forma di s.r.l., in qualità di cessionaria del diritto vantato da G.R, convenivano davanti al G.d.P il G.V, la s.a.s. proprietaria del mezzo danneggiante e la compagnia assicurativa, per ottenere la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un sinistro stradale verificatosi nel luglio 2011.

Questi i fatti: mentre R era alla guida della propria vettura e in sosta in una via del centro urbano di un paese della Sicilia, veniva investito dall’autocarro di proprietà della S.a.s, condotto da G.V che, nel tentativo di svoltare per in una via del posto, calcolava erroneamente gli spazi danneggiando così la vettura in sosta del G.R.

Il credito per i danni subiti veniva ceduto all’auto-carrozzeria, che così diventava cessionaria del diritto ammontante a 11.050 euro per la riparazione dell’autovettura, il noleggio di un’auto sostitutiva e la redazione di una perizia tecnica estimativa. Alla lettera di messa in mora inviata alla compagnia assicurativa dell’auto danneggiata e dell’autocarro danneggiante non seguiva riscontro alcuno, nonostante la produzione del CID, il rapporto di intervento dei Carabinieri e la fattura di riparazione del mezzo danneggiato. All’esito di una CTU la causa veniva decisa dal Giudice di Pace, che decideva per la condanna dei convenuti in solido al pagamento di 9.000 euro, oltre interessi.

Il giudizio d’appello

Il Tribunale, nella qualità di giudice d’appello, con sentenza del 2017 e adito dalla compagnia assicurativa del veicolo danneggiato, accoglieva il secondo ed il terzo motivo di impugnazione giungendo a una diversa ricostruzione del percorso logico-motivazionale della decisione. Il giudicante riteneva infatti che il modulo CID pur essendo sottoscritto da entrambi i conducenti fosse, nel caso di specie, privo di rilevanza probatoria, essendo superata la presunzione semplice da essa posto per effetto della prova contraria offerta” dalla compagnia assicurativa S.p.A. del veicolo del danneggiato “attraverso le presunzioni ricavabili da altri elementi probatori acquisiti dal giudice e dalle risultanze della perizia redatta dal CTU.”

Il Tribunale negava quindi l’efficacia presuntiva del modulo CID e riteneva che la maggior parte dei danni riportati dal veicolo danneggiato non fossero riconducibili all’impatto descritto nell’atto di citazione degli attori, né costoro avevano insistito per l’ammissione delle prove testimoniali, così che “non potendo attribuirsi valore confessorio al CID la domanda rimaneva sfornita di prova sì da dover essere rigettata.”

Il ricorso del danneggiato

Ricorre in Cassazione il danneggiato soccombente G.R. lamentando tra l’altro come il giudice abbia violato gli artt. 2697 cc e l’art 13 del d.lgs. n. 209/2009 poiché ” ai sensi dell’art. 143 Codice delle Assicurazioni, il modulo di contestazione amichevole del sinistro, quando completo in ogni sua parte, fa presumere che il sinistro sia avvenuto con le modalità ivi descritte sicché il giudice di merito può andare di contrario avviso solo ove disponga di prove o indizi della falsità o della inesattezza di quanto dichiarato per iscritto dai conducenti.”

Il CID fa prova se coincide con la CTU

La Cassazione respinge il primo motivo perché infondato, dichiara il terzo inammissibile, ma accoglie il secondo relativo al valore probatorio del CID. Per gli Ermellini infatti: “Per quanto il valore confessorio di quanto dichiarato nel CID debba essere valutato sempre alla stregua della ricostruzione dei fatti quale effettuata dal Giudice del merito con l’ausilio di tutti gli strumenti di prova a sua disposizione e sebbene la stessa dichiarazione debba intendersi preclusa dall’esistenza di un’accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio, nel caso in esame sono del tutto mancati gli elementi contrari a sostegno di una diversa ricostruzione dei fatti.”

Non solo “Nel caso di specie, peraltro, le dichiarazioni rese nel verbale di constatazione amichevole del sinistro coincidevano in larga misura con quanto accertato dal CTU sicché deve ritenersi applicabile, a contrario, la giurisprudenza consolidata di questa Corte secondo la quale ogni valutazione sulla portata confessoria del modulo CID deve ritenersi preclusa dall’esistenza di un’accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio. E’ evidente che, in presenza di altri riscontri probatori conformi rispetto alle dichiarazioni trasfuse nel CID, ed acclarate dalla CTUnon vi erano elementi per disattendere quanto contenuto nel modulo stesso, di guisa che la sentenza andrà, in parte qua, cassata con rinvio per nuovo esame.”

 

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